La fotografia ritrae te, ma chi è l’autore?

 

Paternità dell’opera, diritti del fotografo e diritti del soggetto fotografato

Quando una persona vede una fotografia che la ritrae, è naturale pensare “quella è una mia foto”. Nel linguaggio quotidiano ha perfettamente senso, ma dal punto di vista giuridico essere il soggetto di una fotografia ed esserne l’autore sono due cose completamente diverse, probabilmente una delle confusioni più frequenti quando si parla di fotografia professionale.

Una fotografia nasce dalle scelte del fotografo: luce, composizione, momento dello scatto, ottica, prospettiva, esposizione, direzione del soggetto, selezione finale e postproduzione. Quando possiede carattere creativo, il fotografo ne è autore e conserva, tra gli altri, il diritto morale di rivendicarne la paternità: l’articolo 20 della legge sul diritto d’autore lo tutela contro modifiche che possano arrecare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Anche le cosiddette fotografie semplici, pur ricevendo una tutela diversa rispetto alle opere creative, attribuiscono comunque al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione e diffusione, salvo le eccezioni previste dalla legge.

Il fatto che nella fotografia ci sia il mio volto non significa che io ne diventi automaticamente l’autore, così come chi è ritratto in un dipinto non diventa il pittore del quadro.

Il cliente può decidere se pubblicare l’immagine, non diventa direttore artistico della fotografia

Qui vanno distinti due diritti: la persona fotografata mantiene i propri diritti sulla propria immagine, il fotografo mantiene i propri diritti sulla fotografia. Un cliente può legittimamente dire “non autorizzo la pubblicazione della mia immagine” oppure “autorizzo l’utilizzo sul sito e sui social”,  ma dare o negare il consenso alla pubblicazione non equivale ad acquisire la paternità dell’opera. Salvo accordi contrattuali specifici, chi è fotografato non diventa colui che decide quali scatti entrino nel portfolio del fotografo, quale sia il suo stile di postproduzione o quale linguaggio artistico debba usare: quello resta lavoro del fotografo. Questo, naturalmente, non significa che il fotografo possa ignorare dignità e reputazione della persona ritratta: sono due tutele diverse che devono convivere.

Fotografare qualcuno non significa diventarne proprietari dell’immagine

Vale anche il contrario: essere autore di una fotografia non dà diritto a usare liberamente il volto di una persona per qualunque finalità. La normativa italiana tutela specificamente il ritratto e prevede, come principio generale, la necessità del consenso della persona, salvo le eccezioni previste dalla legge. Riassumerei così: il soggetto non diventa autore della fotografia perché è fotografato, e il fotografo non diventa proprietario dell’identità del soggetto perché ha realizzato lo scatto.

E se il soggetto è un cane?

Con gli animali il discorso cambia parzialmente. Il diritto all’immagine tutelato dalla legge riguarda le persone: un cane, giuridicamente, è considerato un bene di proprietà del suo umano, non un soggetto titolare di diritti. Questo significa che il consenso alla pubblicazione di uno scatto non arriva da un “diritto all’immagine” del cane, ma dal rapporto contrattuale con il proprietario, che decide dell’animale come farebbe per qualunque altro suo bene. Per il fotografo questo non cambia molto in pratica, non c’è l’obbligo di liberatoria. Ma resta comunque corretto chiedere l’autorizzazione a chi possiede l’animale prima di pubblicare, anche se cambia la base giuridica: se nello scatto compaiono anche persone riconoscibili, per loro tornano ad applicarsi le normali regole sul ritratto viste sopra.

E se il cliente ha pagato il servizio?

Pagare un servizio fotografico non equivale automaticamente ad acquistare tutti i diritti sull’opera: è il contratto a stabilire cosa viene consegnato e quali utilizzi sono consentiti. Esiste però una particolarità nel ritratto realizzato su commissione: l’articolo 98 della legge sul diritto d’autore prevede che, salvo diverso accordo, la persona fotografata possa pubblicare o riprodurre il proprio ritratto senza chiedere ogni volta il consenso al fotografo (per gli utilizzi commerciali possono entrare in gioco ulteriori diritti economici del fotografo), e impone l’indicazione del suo nome quando figura sull’originale. Questo però non trasferisce la paternità dell’opera: il cliente può avere determinati diritti di utilizzo della fotografia e, allo stesso tempo, non esserne l’autore.

Posso modificare liberamente una fotografia che ho acquistato?

Anche qui non vale l’equazione “ho pagato, quindi posso farne qualsiasi cosa”: acquistare un file o una stampa e acquistare i diritti d’autore sull’opera sono concetti diversi. Per questo, nel lavoro professionale, conviene che il contratto stabilisca chiaramente cosa può fare il cliente con le immagini ricevute,  pubblicazione personale, stampa, eventuale uso commerciale, modifiche o altri impieghi. Dal lato del fotografo, il diritto morale alla paternità dell’opera resta una tutela particolarmente importante per le fotografie creative.

Perché questo è importante anche per i clienti?

Non per rivendicare un potere sul cliente, ma per chiarire i confini: il cliente deve sapere che la propria immagine viene rispettata, il fotografo deve vedere rispettato il proprio lavoro creativo. Una buona relazione professionale nasce proprio da qui,  dal non confondere questi due piani. Una fotografia può raccontare una persona, ma questo non basta a renderla autrice dello scatto.

 


Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una consulenza legale relativa al singolo caso.

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